REGOLAMENTO COMUNITARIO IN MATERIA DI TRASPORTO SU AUTOBUS

E’ recentemente entrato in vigore nel nostro Paese il Reg. CE 181/2011, che disciplina le norme applicabili in materia di trasporto con autobus, tram, pullman ecc… Viene applicato ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari (prestanti trasporto con frequenza e itinerario determinati e aventi fermate prestabilite), in cui il punto di imbarco o sbarco si trova nel territorio di uno Stato membro e la distanza del servizio è pari o superiore a 250 km. Si applica, altresì, ai passeggeri fruitori di servizi occasionali (tutti quelli che non rientrano nella definizione di servizi regolari e che riguardano il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore stesso) se il punto iniziale d’imbarco o quello finale di sbarco del passeggero sono situati nel territorio di unno Stato membro.
In caso di cancellazione, ritardo alla partenza superiore a 120 minuti e overbooking, il passeggero ha la possibilità di scegliere fra: a) la continuazione (ripresa della viaggio con un altro veicolo) o il reinstradamento (trasporto verso un punto idoneo di attesa e/o una stazione da cui il viaggio possa proseguire) verso il punto di destinazione, in condizioni in condizioni simili, senza costi aggiuntivi, non appena possibile; b) il rimborso del prezzo del biglietto, entro 14 giorni,  per le tratte non effettuate e per quelle non effettuate qualora il viaggio non serva più allo scopo originario del passeggero e, ove opportuno, il ritorno verso il punto di partenza, non appena possibile.
Se il vettore non può offrire al passeggero la prima opzione, il passeggero ha diritto di ricevere, oltre al rimborso del biglietto inutilizzato, una somma pari al 50% del prezzo del biglietto.
L’assistenza è prevista per i viaggi la cui durata supera le tre ore in caso di cancellazione o ritardo alla partenza da una stazione, superiore a novanta minuti e consiste nell’erogazione gratuita di: a) spuntini, pasti e bevande in quantità commisurabile all’attesa; b) sistemazione in alloggio e relativo trasporto da e verso di esso. Il costo complessivo dell’alloggio (escluso i relativo trasporto) per passeggero è limitato a 80,00 € a notte e per un massimo di due notti. Il vettore deve prestare particolare attenzione alle persone con disabilità e mobilità ridotta, nonché ai loro accompagnatori, ai quali, peraltro, non possono essere negati la prenotazione o l’imbarco se non per motivi relativi a misure di  sicurezza previste da normative comunitarie.
Per quanto riguarda i bagagli, nel caso in cui si verifichi la perdita o il danneggiamento causati da un incidente che derivi dall’utilizzo dell’autobus, è previsto un risarcimento calcolato secondo la legislazione nazionale applicabile, che non può essere inferiore a 1200,00 € per bagaglio.
I reclami devono essere inviati entro tre mesi dalla data in cui è stato erogato o sarebbe dovuto essere prestato il trasporto regolare. Entro un mese dal ricevimento il vettore deve notificare al passeggero l’accoglimento, il respingimento del reclamo o se è ancora in fase di valutazione. In generale, tuttavia, una risposta definitiva deve essere fornita entro tre mesi.
Per ulteriori informazioni potete contattare lo Sportello SOS Turista.

RITARDO VOLI – NUOVA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

La Corte di Giustizia europea ha emesso una sentenza (CI-11/11 26/02/2013) riguardante i passeggeri il cui volo abbia subito un ritardo.
Con tale provvedimento viene disposto che, per i voli che prevedono diverse coincidenze, vi è il diritto alla corresponsione della compensazione pecuniaria per il ritardo all’arrivo pari o superiore a tre ore, a prescindere dal ritardo alla partenza. In particolare, per ottenere l’indennizzo da parte del vettore aereo è sufficiente un ritardo di tre o più ore all’arrivo a destinazione, mentre non è necessario che il ritardo alla partenza rientri nei parametri indicati nell’art.6 del Reg. CE 261/04.
Per ulteriori informazioni e per assistenza potete contattare lo Sportello SOS Turista.

DANNO DA VACANZA ROVINATA PIU’ GRAVE IN CASO DI VIAGGIO DI NOZZE

Il Tribunale di Reggio Emilia ha stabilito, con sentenza 279/13, che il danno da vacanza rovinata, derivante dalla lesione dell’interesse del turista a fruire pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, può essere risarcito ed è considerato più grave laddove si tratti di un’occasione irripetibile quale il viaggio di nozze.
Il caso in questione è relativo alla richiesta di rimborso di due coniugi, che avevano acquistato un pacchetto per il viaggio di nozze, ai quali la Compagnia aerea ha smarrito un bagaglio durante il volo di andata, dei beni contenuti nella valigia, delle maggiori spese sostenute e del risarcimento del danno da vacanza rovinata.
Il Giudice del Tribunale ha, quindi, condannato la Compagnia aerea a rimborsare il danno patrimoniale corrispondente alle cose contenute nel bagaglio smarrito nel limite stabilito dalla Convenzione di Montreal, l’assicurazione a liquidare il danno patrimoniale relativo alla differenza tra il valore del bagaglio e quanto risarcito dal vettore aereo, nonché la Compagnia aerea e il Tour Operator a risarcire in solido il  danno non patrimoniale c.d. da vacanza rovinata, considerato ancora più grave trattandosi di un viaggio di nozze, evento ritenuto irripetibile.
Non è stato, invece, riconosciuto, il rimborso delle maggiori spese sostenute,  poiché ciò avrebbe determinato una ripetizione risarcitoria, dal momento che è stato disposto il rimborso degli oggetti contenuti nella valigia smarrita.
Per maggiori informazioni potete contattare lo Sportello SOS Turista.

VOLI: OBBLIGO DI ASSISTENZA ANCHE PER DISSERVIZI CAUSATI DA CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Il 31 gennaio u.s. la Corte di Giustizia europea ha emesso una sentenza nella quale viene stabilito che in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo, le Compagnie aeree hanno il dovere di prestare le forme di assistenza previste dal Reg. CE 261/04 agli artt.5 (paragrafo 1, lettera b) e 9, anche quando i suddetti disservizi sono dovuti a circostanze eccezionali, particolarmente gravose, quali la chiusura dello spazio aereo a causa dell’eruzione vulcanica islandese. Con tale decisione la Corte ha voluto precisare che non vi è differenza tra circostanze cosiddette eccezionali. In pratica, determinati eventi non possono essere considerati più gravi di altri o “straordinariamente eccezionali”, in modo da escludere l’obbligo di assistenza gravante sul vettore aereo.
Ricordiamo che gli articoli sopra citati prevedono: pagamento di cibo e bevande, possibilità di fare due telefonate gratuite o di mandare due fax o due email, eventuale pernottamento in albergo in caso di riprotezione almeno un giorno successivo rispetto all’orario previsto per la partenza.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi allo Sportello SOS Turista.

S.O.S. TURISTA: UN ALTRO ANNO NERO PER I PASSEGGERI AEREI

Il bilancio dell’attività dello Sportello S.O.S. Turista nel 2012 registra un altro anno nero per il trasporto aereo, dopo gli ormai troppo numerosi precedenti degli anni passati, dai più risalenti Volare Web e Club Air fino a My Air, passando per Alitalia, Spanair, Sky Europe e via discorrendo. Così, ai 790 contatti che lo Sportello ha ricevuto per la sua attività ordinaria di assistenza e consulenza a chi ha avuto problemi in viaggi e vacanze, si aggiungono oltre 2.400 consulenze per passeggeri che non hanno potuto volare con la compagnia WindJet pur avendone acquistato il biglietto.

Questi numerosi contatti, che portano l’attività esattamente allo stesso livello del 2012 (+0,5%, per la precisione), corrispondono ad un numero di circa 4.900 passeggeri Wind Jet cui si aggiungono 2.400 persone per problematiche di altro tipo.

Analizzando queste ultime, emerge come la fattispecie più ricorrente resta il pacchetto tutto compreso, per il quale il numero dei reclami è tuttavia decisamente in calo rispetto al passato (poco più di 300 casi segnalati), certamente a causa del drastico calo dei consumi nel settore turistico. È stato infatti rilevato tanto dalle Associazioni dei consumatori quanto degli imprenditori del settore come il 2012 sia stato un annus horribilis (peraltro secondo una tendenza cui sembra indirizzarsi anche il 2013), in cui solo il 34% degli italiani è andato in vacanza e molti si sono orientati verso un soggiorno di breve durata, preferibilmente ospiti di amici e parenti. Va peraltro segnalato che il dato considera al suo interno anche la vicenda della Costa Concordia, naufragata come noto nel gennaio dell’anno trascorso, per la quale a un anno di distanza il 70% dei passeggeri privi di lesioni ha accettato l’accordo transattivo concluso dalle Associazioni dei consumatori.

Anche senza considerare la vicenda WindJet, un posto importante nei reclami continua ad occupare il trasporto aereo, che interessa oltre il 25% delle lamentele, specie per cancellazioni e ritardi. Seguono gli alberghi (10% dei reclami) e le agenzie viaggi (circa 5% delle segnalazioni).

Per quanto riguarda WindJet, è noto che la Compagnia il 13 agosto, dopo aver venduto biglietti fino al giorno prima, chiuse il sito e smise di volare, a causa della sospensione della licenza da parte dell’ENAC stante il mancato versamento dei diritti da parte della Compagnia, in enormi difficoltà finanziarie. Numerosi i passeggeri che si sono pertanto rivolti allo Sportello per avere informazioni e consulenze, laddove per ora, in attesa dell’eventuale avvio di una procedura concorsuale che consente l’insinuazione allo stato passivo, l’unica soluzione è stata quella di costituire formalmente in mora la Compagnia richiedendo la restituzione di quanto versato ed il risarcimento del danno. Si tratta comunque di una vicenda che lo Sportello continua a monitorare costantemente, pronto ad avviare le iniziative anche giudiziarie che si rendessero via via necessarie ed utili.

La vicenda WindJet richiama un altro dato di rilievo raccolto dallo Sportello, ovvero quello relativo ai servizi acquistati on line, i cui reclami rappresentano circa il 9% delle problematiche generali e la totalità dei casi WindJet, considerando che vengono classificati in questa tabella solo i servizi in cui si è conclusa interamente la transazione per via telematica, pur sapendo bene che internet è comunque utilizzato da una percentuale molto maggiore per il solo contatto e informazione sui servizi offerti. Ebbene, sul punto è interessante osservare che la distribuzione percentuale dei reclami relativi a servizi acquistati on line vede sempre prevalente il trasporto aereo, cui è ascrivibile però quest’anno solo un terzo dei servizi acquistati in questa forma che hanno dato luogo a problemi.

A differenza di altri anni, non desta invece sorpresa il dato della distribuzione temporale degli accessi al servizio, in quanto i tre mesi estivi giocano la parte del leone, registrando il maggior numero di segnalazioni.

Qualora siate interessati a conoscere più nel dettaglio l’attività dello Sportello, mettiamo a disposizione le tabelle relative all’anno 2012.

In attesa di conoscere cosa ci riserverà la stagione 2013 e nella speranza che il nuovo Governo metta mano a forme di tutela analoghe ai pacchetti anche per chi acquista un solo volo, come da tempo richiesto dalle Associazioni dei consumatori, ricordiamo che lo Sportello S.O.S. Turista è sempre a disposizione di chi voglia avere informazioni sui propri diritti di consumatore- turista o tutela e assistenza per un reclamo all’indirizzo mail info@sosvacanze.it o al numero 059.2033430, con il consueto orario dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14.