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IL CODICE DEL TURISMO DICHIARATO IN PARTE INCOSTITUZIONALE

La Corte costituzionale, con sentenza n. 80 del 2012, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcune parti del Codice del Turismo, contro cui diverse Regioni avevano fatto ricorso. In sostanza, la Corte ha ritenuto che il Governo, attraverso il Codice, poteva riordinare le normative di sua competenza in ambito turistico, ma non ridisciplinare i rapporti con le Regioni in questa materia. Per questo sono stati dichiarati incostituzionali gli articoli 1 (in parte), 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 del Codice. Le norme in questione pretendevano di disciplinare in modo unitario, tra l’altro, la classificazione e gli standard qualitativi, nonché le procedure amministrative, in tema di strutture ricettive alberghiere, extraalberghiere e all’aperto, di agenzie di viaggio nonché di introdurre una disciplina statale per il turismo accessibile e con animali al seguito. Inoltre, le ultime due norme dichiarate illegittime attribuivano allo Stato il compito di prestare assistenza al turista attraverso uno Sportello preposto alla gestione dei reclami. Un compito, questo, che già le Associazioni dei consumatori svolgono da anni, trattandosi della loro attività statutaria istituzionale, ed in cui il Governo riteneva di doversi attribuire compiti, di ben dubbia compatibilità con la tanto decantata sussidiarietà orizzontale. Benché la norma sia stata dichiarata illegittima per la invasione delle prerogative regionali, salutiamo comunque con favore la pronuncia della Corte, sperando che l’attuale Governo, ma anche gli altri enti pubblici, territoriali e non, che operano in ambito turistico, si orientino piuttosto nell’operare efficaci controlli sia d’ufficio sia quando pervengono segnalazioni e istanze da chi, da anni e per proprio scopo istituzionale, si occupa di assistere il turista, adottando i provvedimenti sanzionatori previsti dalle leggi quando accertano irregolarità. Infine, va precisato che la sentenza della Corte non riguarda comunque la tutela del turista sotto il profilo civilistico (pacchetti tutto compreso e multiproprietà) per cui si conferma l’attuale normativa che sostituisce la precedente contenuta nel Codice del consumo.

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