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Compensazione pecuniaria a carico del vettore aereo anche quando l'agenzia di viaggio non ha avvisato il passeggero della cancellazione del volo

La Corte di Giustizia europea ha emanato in data 11/05/2017 una sentenza in base alla quale è previsto che la Compagnia aerea debba pagare la compensazione pecuniaria quando il volo sia stato cancellato e la comunicazione non è stata data al passeggero entro due settimane dall'orario previsto per la partenza, anche quando il vettore abbia effettuato la comunicazione nei termini stabiliti all'agenzia di viaggi online con la quale il passeggero ha stipulato il contratto di trasporto e l'agente non abbia trasmesso l'informazione al passeggero entro le due settimane previste.

Un importante passo avanti nella tutela dei viaggiatori, che ci auguriamo prosegua a trovi spazio nella legislazione nazionale ed europea.

Per ulteriori informazioni e consigli potete contattare le sedi della Federconsumatori e lo Sportello SOS Turista.

19 giugno 2017

Elena Foroni

“Realizzato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2015”

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